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Acquistare una moto usata comporta quasi sempre un rapporto contrattuale fra consumatore e venditore che rientra nella compravendita di beni di consumo regolata dal Decreto legislativo 206 del 2005, meglio noto come Codice del consumo, quando il venditore agisce nell’esercizio di un’attività commerciale. Se, invece, la cessione avviene tra privati, trovano applicazione le sole regole del codice civile in materia di vizi redibitori e garanzia per evizione. Comprendere quale norma disciplina il contratto è il primo passo per impostare un reclamo efficace, perché le tutele, i termini e gli oneri della prova cambiano notevolmente. Nel caso di acquisto presso un concessionario o un rivenditore professionale, il consumatore beneficia della garanzia legale di conformità biennale, riducibile a uno per i beni usati purché ciò risulti da clausola specifica e non vessatoria. Il veicolo deve essere conforme al contratto, idoneo all’uso abituale, privo di difetti che ne riducano in modo apprezzabile il valore o la funzionalità e corredato di documentazione veritiera sul chilometraggio e sulla regolarità delle revisioni. Quando tali requisiti mancano, l’acquirente può agire in garanzia chiedendo riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione; se il venditore è un privato, l’acquirente può far valere i vizi ai sensi degli articoli 1490 e seguenti del codice civile, ma con termini più stringenti: denuncia entro otto giorni dalla scoperta e azione entro un anno dalla consegna, salvo patto contrario.
Raccolta delle evidenze: ispezione e perizia tecnica
Per fondare un reclamo su basi solide occorre dimostrare l’esistenza del vizio o della difformità al momento della consegna. La semplice percezione di un difetto riscontrato dopo qualche settimana non basta se non supportata da una prova tecnica. È quindi determinante, prima ancora di contestare formalmente, sottoporre la moto a un controllo presso un’officina indipendente o, meglio, a un perito di fiducia che rediga un rapporto scritto. Il documento deve descrivere le anomalie, indicare la loro incidenza sulla sicurezza o sul valore commerciale del veicolo, stimare la datazione del difetto e ipotizzare il costo di ripristino. Il certificato di perizia, integrato con fotografie e schede diagnostiche, costituisce l’asse portante del reclamo, perché sposta l’argomento dal terreno soggettivo a quello tecnico. In assenza di perizia, qualsiasi lettera di diffida rischia di essere respinta con l’argomento, spesso usato dai venditori, che il guasto è sopravvenuto per cattivo uso o usura ordinaria. La perizia, inoltre, permette di quantificare il danno economico in termini di minor valore o di spesa di riparazione, e ciò è essenziale se si mira a una riduzione del prezzo o a un risarcimento.
Redazione del reclamo: forma, contenuto e tempistica
Una volta ottenuta la relazione peritale, è possibile redigere la comunicazione di reclamo. La forma più sicura resta la raccomandata con avviso di ricevimento o la PEC se il venditore ha un indirizzo registrato. Il Codice del consumo richiede che il difetto venga denunciato entro due mesi dalla scoperta, mentre i vizi civilistici devono essere denunciati entro otto giorni; rispettare questi termini protegge da eccezioni di decadenza. Nella lettera di reclamo è opportuno indicare la data di acquisto, il prezzo pagato, il modello e il numero di telaio del motociclo, la descrizione dei difetti riscontrati così come risultano nella perizia, la richiesta espressa di rimedio, le modalità di contatto e un termine ragionevole, solitamente quindici giorni, per la risposta. Se l’obiettivo è la riparazione in garanzia, va precisato che l’intervento deve avvenire senza addebito di spese e ripristinare la piena funzionalità; se si preferisce la riduzione del prezzo o la risoluzione, vanno indicate le ragioni che rendono sproporzionata la riparazione.
Gestione del contraddittorio con il venditore
Dopo l’invio del reclamo si apre il contraddittorio. Il venditore professionale ha l’interesse a limitare i costi e a preservare la reputazione e, nella maggior parte dei casi, propone la riparazione in officina propria o convenzionata. L’acquirente può accettare, ma conviene richiedere preventivo scritto, tempi di intervento e garanzia sul lavoro eseguito. Se il venditore si rifiuta di collaborare o sostiene che il difetto non sussiste, il passo successivo è il tentativo di composizione extragiudiziale. Il Codice del consumo incoraggia l’uso di strumenti alternativi come la negoziazione assistita e la mediazione, i quali, in ambito motoristico, possono svolgersi avanti alle Camere di commercio. Il verbale di mediazione, se positivo, ha efficacia esecutiva e consente di evitare il contenzioso ordinario.
Azione giudiziale: criteri di convenienza e oneri probatori
Quando il dialogo fallisce, resta la via giudiziale. Nel giudizio fondato sulla garanzia legale il consumatore beneficia di un’inversione dell’onere della prova se il difetto emerge entro dodici mesi dall’acquisto: spetta al venditore dimostrare che la moto era conforme. Dopo il dodicesimo mese, l’onere torna in capo all’acquirente, il quale dovrà depositare la perizia e, di solito, chiedere una consulenza tecnica d’ufficio. Nel caso di vendita tra privati, invece, sin dall’inizio è l’acquirente a dover provare che il vizio era occulto o che il chilometraggio era falsificato. Prima di citare in giudizio conviene quindi valutare attentamente il valore della lite rispetto ai tempi del processo e ai costi di CTU e parcelle legali. Spesso, se il danno è contenuto, la soluzione più economica è procedere al ripristino e chiedere al venditore un contributo, magari attraverso la mediazione obbligatoria, evitando un processo lungo e incerto.
Aspetti assicurativi e tutele aggiuntive
Non di rado la moto usata è venduta con una garanzia convenzionale ulteriore, fornita da società specializzate. Questa copertura non sostituisce la garanzia legale ma la affianca e, in alcuni casi, può essere attivata anche quando il venditore contesta il difetto. È bene leggere le condizioni generali di polizza, perché talune clausole escludono le parti soggette a normale usura o impongono massimali che rendono l’intervento limitato. Se la garanzia convenzionale è inefficace, si può inoltrare reclamo anche alla società garante, che è tenuta a rispondere entro quarantacinque giorni secondo la normativa Ivass se la polizza ha natura assicurativa.